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Ordinanza nr. 176/2025 - Comune di Carmiano

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Ordinanza nr. 176/2025

Eliminazione dei fattori di rischio per la prevenzione della caduta di alberi E/O rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea NOVOLI- GAGLIANO

Date:

22 Dec 2025

Description

Ordinanza nr. 176/2025

IL SINDACO

VISTA la richiesta prot. FSE-AD-BUEI/P/2025/0002324 UR del 10/12/2025 delle Ferrovie del Sud Est, acquisita al Prot. Gen. dell’Ente al n.ro 21168 del 11/12/2025, avente ad oggetto “Richiesta Ordinanza Sindacale per l’eliminazione dei fattori di rischio per la prevenzione della caduta di alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Novoli- Gagliano”, con la quale si invita questa Amministrazione Comunale ad assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata al rispetto, anche da parte dei privati, delle norme che obbligano i proprietari confinanti con le linee ferroviarie ad adottare misure atte a scongiurare la caduta di alberi e/o rami per l’eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni nevose, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 11/07/1980 n. 753;

CONSIDERATO CHE, in relazione all’approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo, in ragione dell’elevata probabilità di caduta di alberi e/o rami per l’eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni, anche di carattere nevoso;

VISTI gli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, che dispongono, tra l’altro:

  • art.52:
    Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta,steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”;
  • art.55:
    I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;
  • art.56:
    “Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario, e comunque non minore di metri sei dalla più vicina rotaia e di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Tale distanza è aumentata a metri venti nel caso di materiali combustibili”;

VERIFICATA, pertanto, la necessità contingibile e urgente di imporre a tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di competenza, l’obbligo di:

  • rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;
  • provvedere al taglio e alla rimozione di alberi e/o rami che, in caso di caduta, possano interferire con l’infrastruttura ferroviaria, creando pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico esercizio;
  • mantenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile i terreni coltivati, incolti o adibiti a pascolo confinanti con la sede ferroviaria, fino a una distanza di 20 metri dal confine ferroviario;

RITENUTO opportuno e urgente adottare un provvedimento finalizzato a prevenire la caduta di rami e/o alberi lungo l’intera tratta ferroviaria insistente nel territorio del Comune di Carmiano, al fine di ridurre al minimo il rischio di interruzione del servizio ferroviario e di danni a persone e/o cose;

RITENUTO altresì opportuno richiamare l’attenzione dei proprietari dei fondi limitrofi alla sede ferroviaria sulle disposizioni normative sopra richiamate;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità e dell’integrità fisica della popolazione;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla linea ferroviaria Novoli–Gagliano, ricadente nel territorio comunale di Carmiano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto degli eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali vigenti, di:

  • rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;
  • provvedere al taglio e alla rimozione di rami e alberi che, in caso di caduta, possano interferire con l’infrastruttura ferroviaria, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e determinando l’interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
  • mantenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile i terreni coltivati, incolti o adibiti a pascolo, confinanti con la sede ferroviaria, fino a una distanza di 20 (venti) metri dal confine ferroviario, per l’intero periodo di grave pericolosità.

In particolare, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753:

Art. 52: Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(…) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

AVVERTE

che, fatte salve le responsabilità di natura penale, tra cui quelle previste dall’art. 650 c.p., la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/1980, secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.

I proprietari, possessori o detentori saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza alla presente ordinanza.

Non saranno emessi ulteriori avvisi ai trasgressori; nei casi di accertata violazione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il Comune provvederà d’ufficio all’esecuzione degli interventi necessari, con addebito dei costi ai soggetti inadempienti.

In caso di comproprietà, ciascun comproprietario risponderà della violazione ed è pertanto soggetto alla medesima sanzione amministrativa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

·  la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Carmiano;

·  la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti Organi/Enti:

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Last modified date

22/12/2025, 15:12

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