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I cittadini - singoli o associati - possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. 33/2013.
Descrizione
Accesso agli atti
Come fare
Per fruire di questo servizio, è necessario compilare la domanda d’iscrizione online, accessibile attraverso il link presente in questa pagina.
Cosa serve
Modulo compilato e sottoscritto accompagnato da una copia del documento di riconoscimento.
Cosa si ottiene
Il servizio permette di ottenere copia o di prendere visione dei documenti richiesti, salvo il diniego manifestato dall'Amministrazione, oppure di ottenere la pubblicazione di documenti/dati/informazioni nella sezione Amministrazione trasparente, nel caso in cui ci sia stata un'omissione nella pubblicazione.
Tempi e scadenze
Termine procedimento: 30 giorni dal ricevimento della richiesta.Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta - decorrenti dalla data di protocollazione - questa si intende respinta (silenzio-diniego).
L'accoglimento, il differimento, la limitazione o il rifiuto della richiesta sono disciplinati dalla Legge 241/1990, articolo 24 comma 3 e 4, e dal D.Lgs. 33/2013, articolo 5.
L'Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi in via telematica. Detta comunicazione sospende il termine di 30 giorni. Entro 10 gg. dalla sua ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso il termine per presentare opposizione, l'Amministrazione prende in carico la richiesta.
I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Nel caso la richiesta risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente (non oltre 10 gg. dalla ricezione da parte dell'ufficio competente). Il termine iniziale del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla L. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.
Il costo relativo l'esame documentale presso l'ufficio competente e/o il costo relativo la produzione della documentazione, laddove si chieda di ottenere copia semplice non autenticata, verrà comunicato dall'ufficio competente e dovrà essere versato prima dell'ottenimento della documentazione richiesta.