Nuove aliquote ai fini del pagamento dell’I.M.U. 2013

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 25/11/2013 sono state determinate le nuove aliquote ai fini del pagamento dell'I.M.U. per l'anno 2013...

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  • Data: 26.11.13
  • Autore: Settore IV Servizi Economico Finanziario
Nuove aliquote ai fini del pagamento dell’I.M.U. 2013

Dettagli della notizia

Aggiornamento alla data del 09/12/2013

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 25/11/2013 sono state determinate le nuove aliquote ai fini del pagamento dell’I.M.U. per l’anno 2013 e precisamente:
- 0,40%: Aliquota per abitazione principale e pertinenze (abolita D.L. 30 Novembre 2013, n.133 ad esclusione degli immobili categoria A/1 – A/8 e A/9);
- 0,76% per terreni agricoli - solo 2^ rata (esclusi i possessori di cui alla lett.d) dell’Art.1 del D.L. 30/11/2013, n.133);
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n.214/2011;
- 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è riservato allo Stato;
- 0,96% Aliquota base (per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili);


In fase di calcolo e versamento della RATA a SALDO, fare riferimento alle aliquote deliberate per l’anno 2013 conguagliando con quanto versato con la rata in acconto.


NOVITA’ PER L’ANNO 2013
L'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) alla lettera a) ha soppresso la riserva allo stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell'imposta calcolata con aliquota allo 0,76 per cento, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;
Lo stesso articolo alla lett. f) ha riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art.13 del D. L. n. 201 del 2011 (codice Tributo 3925). Al Comune dovrà invece essere versata l’eventuale differenza fra l’aliquota deliberata (0,96 per cento) e quella statale (0,76 per cento) - (codice tributo 3930).
DETRAZIONI e MOLTIPLICATORI
- La detrazione spettante per l’abitazione principale e pertinenze è fissata in € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare,
rapportata al numero di contitolari e al periodo dell’anno durante il quale si utilizza l’immobile come abitazione;
- La detrazione di € 200,00 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e anagraficamente residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e per un massimo di € 400,00.
Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale come risulta dai certificati catastali aumentata del 5% (come per l'Ici), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:
- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10) e per le cat. C/2, C/6 e C/7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5;
- x 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5);
- x 55 per i fabbricati della cat. C/1.
VERSAMENTO: Tramite Modello F24;
1^ RATA ACCONTO: 16 Giugno 2013 (Cade di Domenica, il pagamento potrà essere effettuato il giorno 17/06)
2^ RATA SALDO: entro il 16 Dicembre 2013.
IL CODICE CATASTALE riferito al Comune di Carmiano è B792 e i CODICI TRIBUTO VERSAMENTO per l’IMU sono i seguenti:
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per terreni agricoli - COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3930 IMU – imposta municipale fabbricati Gruppo “D” – (COMUNE - 3925 IMU) – imposta municipale fabbricati Gruppo “D” – STATO
Il versamento va arrotondato all’unità di Euro. L’imposta non è dovuta fino ad un importo annuo di Euro 12,00 di imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
Si fa presente che la normativa IMU è in costante aggiornamento e si consiglia pertanto di verificare periodicamente eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato nella presente informativa redatta in base alla normativa vigente alla data del 02/12/2013
RICORDANDO CHE L’ IMU E’ UN’ IMPOSTA DOVUTA IN AUTOTASSAZIONE, SI COMUNICA CHE IL PERSONALE DELL’UFFICIO NON PUO’ EFFETTUARE I CONTEGGI DELL’IMPOSTA DOVUTA DAL CONTRIBUENTE.

 

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